Cessioni di beni ai viaggiatori extracomunitari – queste le regole
I “privati consumatori”, domiciliati o residenti al fuori dell’Unione europea (e anche ai cittadini di nazionalità italiana domiciliati o residente fuori dalla Ue per ragioni di lavoro), hanno la possibilità di acquistare beni senza assoggettamento ad Iva.
Tale detassazione dell’IVA viene applicata direttamente dai commercianti al dettaglio. Trattasi di operazione non imponibile ai fini Iva, che non consente la detrazione dell’IVA assolta a monte sugli acquisti né da diritto alla richiesta di rimborso. Non si configura come operazione all’esportazione ai sensi dell’art 8 del DPR 633/72 e quindi non concorre alla determinazione dello status di esportatore abituale.
Per applicarsi la non imponibilità la cessione deve riguardare i seguenti beni :
computer e accessori;
strumenti e accessori musicali;
apparecchi di telefonia;
abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori;
piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico;
articoli sportivi;
oggetti di oreficeria e gioielleria;
cosmetici;
accessori per autoveicoli;
prodotti alcolici e vitivinicoli;
apparecchi radio-televisivi e accessori;
alimentari;
giocattoli;
e deve rispettare le seguenti condizioni :
– la residenza deve risultare dal passaporto o documento equipollente da esibire al momento
dell’acquisto;
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l’importo minimo deve essere superiore a € 154,94 per singolo negoziante e rappresentato da un’unica fattura;
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i beni devono uscire dal territorio nazionale nei bagagli personali e devono raggiungere il paese di residenza dell’acquirente senza tappe intermedie entro tre mesi dall’acquisto;
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la fattura vistata da un ufficio doganale di uscita Comunitario, che dovrà essere consegnata al venditore entro quattro mesi dall’acquisto.
Le modalità di detassazione dell’IVA sono due :
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con la prima il venditore emette direttamente la fattura non imponibile ai sensi dell’art. 38-quater, c.1 del D.P.R. 633/72 riportando su essa i dati del passaporto o documento equipollente. Nel caso la merce non esca dal territorio nazionale entro i tre mesi oppure non venga restituita la fattura vistata dalla dogana dovrà essere emessa una nota di variazione in aumento per la sola IVA e versarla entro 30 giorni dall’ultimo termine di quattro mesi. La sanzione, in caso di mancata versamento, va dal 50% al 100% del tributo omesso ai sensi dell’art. 7 co. 2 D.Lgs. 471/97.
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con il secondo metodo meno rischioso e pertanto preferibile il dettagliante emette la fattura con IVA e la rimborserà solo all’ottenimento della fattura vistata dalla dogana e la recupererà registrando una nota di variazione.
Il venditore potrà avvalersi del servizio di tax refund da apposite società normalmente operanti presso i principali aeroporti e valichi di frontiera, al fine di minimizzare gli adempimenti e le attività amministrative.









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